STATUTO SOCIETA’ COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE; IMPRESA SOCIALE
“SOCIETA’ COOPERATIVA F.A.L.”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ARTICOLO l
E’ costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/17 una impresa sociale nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente denominata: “SOCIETA’ COOPERATIVA F.A.L.” con sede legale nel Comune di Napoli
La società cooperativa, quale impresa sociale ai sensi’
del D.Lgs. 112/2017, è retta dalle norme del codice
civile e da quelle sulla società a responsabilitàlimitata, in quanto compatibili.
Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti posti dall’articolo 2519 del codice civile, o sue
successive modifiche, in tema di numero di soci
cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale,l’assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto
compatibile.
La Società Cooperativa F.A.L., quale Impresa Sociale,sarà iscritta a cura degli amministratori nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 del Codice Civile e nel Registro delle Imprese competente e, quando sarà,
istituito, nel registro unico del terzo settore.
ARTICOLO 2
La Società Cooperativa F.A.L. ha durata fino al 31! ‘dicembre 2060.
ATTIVITA’ MUTUALISTICA – OGGETTO
ARTICOLO 3
La Società Cooperativa F.A.L., quale impresa sociale,! non ha scopo di lucro, ma agisce per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità ‘di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei destinatari, degli utenti e di’ ‘altri soggetti interessati alle attività sociali della! cooperativa.
Salvo quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs.! 112/2017, l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività’ !statutaria o ad incremento del patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori.
La Società Cooperativa F.A.L., quale Impresa Sociale, è retta e regolata dai principi della mutualità, essa è priva della finalità di lucro.
Nell’esercizio della sua attività agisce nel rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in materia di cooperazione.
La Società Cooperativa F.A.L., ai sensi dell’articolo 2521 codice civile, può svolgere la propria attività! anche con terzi.
ARTICOLO 4
La Società Cooperativa F.A.L. è una falegnameria sociale aperta al quartiere e a soggetti ad alto rischio di marginalità economica e sociale, condivide strumenti, ‘spazi e competenze nell’ottica di trasformare il luogo di lavoro in un ambiente collettivo di solidarietà, tutela reciproca e felicità, mantenendo contemporaneamente attivo un circuito di vendita di manufatti realizzati da falegnami esperti.
Sostiene l’autonomia e le relazioni paritarie e solidali, attraverso un modello di lavoro attento ai tempi, alle capacità e ai bisogni dei lavoratori, degli utenti e delle persone che vivono lo spazio e contrasta! !ogni forma di esclusione e discriminazione.
offre percorsi di formazione, professionalizzazione,educazione non formale e laboratori didattici nell’ottica di valorizzare il lavoro artigiano legato! !alla falegnameria.
La società, senza finalità speculative, si propone gli scopi seguenti:
– ottenere, tramite la gestione in forma associativa, il miglioramento economico e sociale dei singoli soci compatibilmente con le finalità proprie dell’impresa sociale di cui al citato D.Lgs. 12/2017.
Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa, nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata da principi della mutualità, dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dalla non discriminazione di genere, senza fini di speculazione privata.
La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 112/2017, svolge in via principale le attività:
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
‘abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
organizzazione e gestione di attività culturali,’ artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività svolte dalla cooperativa e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo ed al contrasto della povertà educativa;
servizi finalizzati all’inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al presente articolo.
Nell’esercitare le attività di cui ai precedenti punti la cooperativa quale impresa sociale potrà altresì esercitare le seguenti attività:
formazione, riqualificazione professionale e
consulenza;
servizi educativi, culturali volti alla
riqualificazione del territorio e alla creazione di sistemi di rete, alla partecipazione dei cittadini,
all’assistenza, all’accompagnamento, all’animazione
sociale, al coordinamento, all’inclusione e mediazione;
sensibilizzare il mondo della scuola a temi di attualità, innovazione e lavoro, organizzare stage, percorsi e tirocini formativi e visite istruttive;
promuovere la collaborazione con enti pubblici’
azionali e locali;
– promozione di iniziative tese a diffondere i principi
la pratica cooperativa nella società;
attività imprenditoriali anche non affini all’oggetto’ sociale, e attuazione di forme di diversificazione] produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.
Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa impresa sociale potrà, inoltre, compiere nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari
itenute utili od opportune e precisamente:
A.) compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria ”.od utile all’espletamento dell’attività sociale – e :.quindi non nei confronti del pubblico – e potrà anche ‘assumere partecipazioni in altre società aventi attività :affini o comunque connessa alla propria, con espressa lesclusione delle attività di cui alla legge n. 1/1991 e In. 385/1993 e di tutte le altre attività vietate dal :norme inderogabili;
stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzidetti;
aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, cooperativi e consortili aventi finalità analoghe alla! Società Cooperativa, anche assumendone interessenze.
ARTICOLO 5
‘Assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 2521 codice; civile, con apposito Regolamento potrà prevedere íj criteri e stabilire le regole inerenti allo svolgimento’
ell’attività mutualistica,
AMMISSIONE SOCI – RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE
ARTICOLO 6
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a Minimo stabilito dalla legge.
;Possono essere soci della cooperativa coloro che, noni avendo interesse in contrasto con quelli della; ‘cooperativa e possedendo tutti i requisiti previsti 4alle leggi vigenti e dal presente statuto, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle; Attività sociali.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei]
regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi
Sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;
b) a versare l’importo della quota di partecipazione] sottoscritta pari ad Euro 25 (venticinque) e l’eventuale] sovrapprezzo.
ARTICOLO 7
L’esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese] e/0 di attività identiche, affini o complementari al quelle esercitate dalla Società Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, è incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei soci peri casi specifici.
ARTICOLO 8
L’ammissione di nuovi soci deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell’organo amministrativo su domanda dell’interessato. La domanda di ammissione dovrà specificare:
il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti e dallo statuto sociale;
di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Società Cooperativa;
l’ammontare della quota che si propone di
sottoscrivere e versare;
l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché a partecipare all’attività dell’impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.
La data e l’ordine di elencazione nella deliberazione dell’organo amministrativo di accettazione della domanda di ammissione a socio della cooperativa determina il numero d’ordine dell’iscrizione al libro dei soci.
L’ordine di iscrizione al libro dei soci fondatori sarà determinato mediante sorteggio nel corso di apposita assemblea ordinaria dei soci.
ARTICOLO 9
Alla domanda di ammissione deve essere allegato versamento delle seguenti somme:
l’importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere;
il sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo Amministrativo.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura dell’Organo Amministrativo nel libro dei soci.
L’Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
‘Qualora la domanda di ammissione non sia accolta :dall’Organo Amministrativo, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere finché sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente’ convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
ARTICOLO 10
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.
ARTICOLO 11
I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l’ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.
Spetta all’organo amministrativo constatare se ricorrano! !i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni! dalla ricezione della dichiarazione di recesso.
!Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può! proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.
il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi: !fini, con la chiusura dell’esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima! !della chiusura, ovvero dalla chiusura dell’esercizio’ !,successivo in caso contrario.
ARTICOLO 12
La decadenza è pronunciata dall’Organo Amministrativo! nei confronti del socio che verrà a trovarsi in’ contrasto con una delle condizioni previste dallo statuto sociale o che non si troverà più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi’ sociali.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza! limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall’annotazione nel libro dei soci.
ARTICOLO 13
L’esclusione sarà deliberata dall’Organo Amministrativo nei confronti del socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni
derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai; regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel) versamento delle quote sociali sottoscritte o dei) pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell’organo amministrativo;
che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto sociale. L’esclusione del socio determina automaticamente lai cessazione dei rapporti mutualistici.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione ali Tribunale competente per territorio entro sessanta, giorni dalla comunicazione.
L’esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall’annotazione nel libro dei soci.
In caso di opposizione l’annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l’esaurimento del procedimento di opposizione.
ARTICOLO 14
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.
ARTICOLO 15
I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 19 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.
In ogni caso l’organo amministrativo potrà, quando a suo
insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la
società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque
anni dall’approvazione del suddetto bilancio, in più
rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.
ARTICOLO 16
In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel: precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune.
L’organo amministrativo delibera sull’ammissione entro: sessanta giorni dalla richiesta, con decisione: inappellabile.
ARTICOLO 17
1.1 soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l’anno dalla scadenza dei :centottanta giorni indicati in precedenza.
li eredi del socio defunto dovranno presentare,: :unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione: •sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.
TRATTAMENTO DEI SOCI
ARTICOLO 18
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.